Art. 1828 c.c.Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

[1]Se il credito incluso nel conto e' assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

[2]La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1828 · fonte su Normattiva