Art. 1833 c.c.
Recesso dal contratto
[1]Se il contratto e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
[2]In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
[3]Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non puo' richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva