Art. 1845 c.c.
Recesso dal contratto
[1]Salvo patto contrario, la banca non puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
[2]Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
[3]Se l'apertura di credito e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva