Art. 2285 c.c.
Recesso del socio
[1]Ogni socio puo' recedere dalla societa' quando questa e' contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
[2]Puo' inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
[3]Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva