Art. 1857 c.c.
Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La banca riceve ed assume incarichi di operazioni nell'interesse dei suoi clienti non soltanto in base a rapporti di conto corrente, ma anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti del genere. Si è regolata la posizione della banca solo a proposito delle operazioni in conto corrente, perchè più frequente il caso che l'incarico venga conferito e assunto quando esiste già tra banca e cliente un rapporto di conto corrente (art. 1856); le disposizioni relative hanno tuttavia una portata più generale, che il primo comma dell'art. 1856 mette opportunamente in rilievo. La banca è certo mandataria nelle ipotesi considerate (art. 1856, primo comma). Ma essa non sempre può eseguire direttamente l'incarico; donde la norma (art. 1856, secondo comma) che autorizza la sostituzione tutte le volte in cui, anche senza che sia stata preventivamente consentita dal mandante, essa si rende necessaria per la natura dell'incarico. In conseguenza di questa sostituzione, la banca, com'è ovvio, è responsabile per colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni (art. 1717, secondo e terzo comma). Dello sconto bancario.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 744
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1857 · fonte su Normattiva
Gli articoli che questa norma richiama nel proprio testo.