Art. 1857 c.c.
Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Credito della banca - Deposito degli estratti conto - Contestazioni specifiche del curatore - Necessità - Valore probatorio dell'estratto conto - Non contestazione - Ammissibilità.
In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sicché, fermo l'onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l'onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale.
Riguarda ancheart. 1832 Codice civile
Precedenti: 650403-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE Obbligo di rendiconto della banca - Invio periodico degli estratti conto - Illegittimità delle appostazioni - Obbligo della banca di trasmissione di estratti rettificati - Esclusione.
Nel contratto di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l'illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1857 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 1712 Codice civileart. 1832 Codice civileart. 119 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 643500-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Gli articoli che questa norma richiama nel proprio testo.