Art. 186 c.c. — Obblighi gravanti sui beni della comunione
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[1]Salvo quanto e' disposto per l'ipoteca legale, il marito non e' tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi e' stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.
[2]Se tuttavia durante il matrimonio e' sopraggiunto nel patrimonio del marito un mutamento che ponga in pericolo la dote, il tribunale, su istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne e' debitore, puo' ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva