Art. 187 c.c. — Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
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Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione della dote, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e con l'autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessita' o utilita' evidente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva