Art. 1880 c.c.
Modalita' del pagamento della rendita
[1]La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.
[2]Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva