Art. 1880 c.c.Modalita' del pagamento della rendita

[1]La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.

[2]Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1880 · fonte su Normattiva