Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Cass. civ. n. 34926/2025Sez. 3Rv. 677232-01
Riguarda ancheart. 1904 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civilee altri 6
Precedenti: 670385-01
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Natura e disciplina della rendita ex art. 2057 c.c. - "Opportune cautele" per il danneggiato - Necessità - Previsione "ex ante" di meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta - Criteri - Rivalutazione annuale secondo gli indici IPCA o FOI - Altri strumenti di cautela - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere ex ante i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a disporre la condanna al pagamento di un importo annuale).
Cass. civ. n. 30080/2025Sez. 3Rv. 676985-01
Riguarda ancheart. 1872 Codice civileart. 2057 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 666111-03
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità professionale - Obbligo dell’assicurato di “uberrima bona fides” - Fondamento - Mancata previsione contrattuale di uno specifico onere di discovery - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie. · ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE In genere.
In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati. (Nella specie - relativa a un contratto di assicurazione "on claims made" della responsabilità professionale di un medico -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una clausola che escludeva l'operatività della copertura assicurativa anche nel caso di mera "percezione", da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, aveva escluso che tale evenienza ricorresse nella condotta del sanitario, il quale aveva stipulato il contratto appena tre giorni dopo l'inaspettato decesso del paziente in conseguenza di quella che sarebbe stata successivamente accertata come sua grave imperizia).
Cass. civ. n. 29456/2025Sez. 3Rv. 676792-01
Riguarda ancheart. 1892 Codice civileart. 1917 Codice civile
Precedenti: 676177-01, 668585-01, 671826-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia - Clausole contemplanti l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo in caso di decesso dell’assicurato anteriore all’accertamento dei postumi da parte della compagnia - Vessatorietà - Sussistenza - Fondamento.
Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c.cons., le clausole che prevedono l'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.
Cass. civ. n. 21453/2025Sez. 3Rv. 675906-01
Riguarda ancheart. 1341 Codice civileart. 1342 Codice civileart. 33 Codice del consumoart. 36 Codice del consumo
Precedenti: 594442-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Dolosa esagerazione del danno - Onere della prova - Spettanza in capo all'assicuratore - Domanda giudiziale dell'assicurato - Prova di un pregiudizio inferiore - Integrazione - Esclusione.
In tema di assicurazione contro i danni, in presenza di una clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (consistente nella consapevole amplificazione della quantificazione del danno allo scopo di ottenere un'indennità superiore a quella spettante secondo il contratto, indipendentemente dall'idoneità del contegno all'induzione in errore della compagnia assicuratrice), l'onere di provare tale dolosa esagerazione grava sull'assicuratore e non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare solo una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo.
Cass. civ. n. 20663/2025Sez. 3Rv. 675895-01
Riguarda ancheart. 1341 Codice civileart. 1892 Codice civileart. 1913 Codice civile
Precedenti: 675343-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Clausola di delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione - Quota di responsabilità dell'assicurato - Rischio assicurato - Individuazione - Incidenza sulla determinazione del premio.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 14679/2025Sez. 3Rv. 674985-01
Riguarda ancheart. 1917 Codice civileart. 1325 Codice civileart. 1341 Codice civileart. 2055 Codice civile
Precedenti: 658318-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE Assicurazione contro infortuni non mortali - Prescrizione del diritto all'indennizzo in caso di postumi permanenti - Dies a quo - Emendabilità dei postumi - Irrilevanza.
Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che essi, in futuro, potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.
Cass. civ. n. 11899/2025Sez. 3Rv. 674854-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2952 Codice civile
Precedenti: 640578-01, 657936-04
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - “Rischi non compresi” - Eccezione di inoperatività della polizza - Natura - In senso stretto - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi 86 <!-- pag. 87 --> "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).
Cass. civ. n. 1469/2025Sez. 3Rv. 673658-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
Precedenti: 662419-01, 669464-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).