Art. 1895 c.c.
Inesistenza del rischio
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Inesistenza del rischio
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 514 — Rischio putativo
Se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro e' avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione e' nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro …
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1895 · fonte su Normattiva
Art. 1896 — Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi…