Art. 1895 c.c.
Inesistenza del rischio
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Inesistenza del rischio
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Assicurazione contro i danni per conto altrui - Qualità di creditore - Natura - Clausola che attribuisce al solo contraente e non all’assicurato la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell’indennizzo - Nullità.
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.
Riguarda ancheart. 1891 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1419 Codice civile
Precedenti: 647363-01, 584927-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1895 · fonte su Normattiva
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI INVALIDITA' CONSEGUENTE A STATO DI MALATTIA PREESISTENTE AL RAPPORTO DI LAVORO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 91/1976.
Riguarda ancheart. 1886 Codice civile
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - INCIDENTE STRADALE DOVUTO A COLPA DELL'ASSICURATO - INDENNITA' DI MALATTIA - COD. CIV., ART. 1886 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, IN QUANTO RENDEREBBE APPLICABILI ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI GLI ARTT. 1895 E 1900 DELLO STESSO CODICE - INSUSSISTENZA - LEGGE N. 138 DEL 1943, ISTITUTIVA DELL'INAM - FUNGE DA LEGGE SPECIALE NEI CONFRONTI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - GARANTISCE AI LAVORATORI QUEL TRATTAMENTO CHE E' RICONOSCIUTO COME DIRITTO DAL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'indennita' da parte dell'Ente assicuratore e' tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, e' costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilita' di prestare quella normale attivita' lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita; e la legge 21 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'INAM, ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire appunto la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Essa si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina precedente e funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni sociali, escludendone l'applicazione. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1886 cod.civ. nei limiti in cui renderebbe applicabili, in tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del quale l'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato, e l'art. 1895, per effetto del quale il contratto assicurativo e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Cfr.: sent. n. 67 del 1975.
Riguarda ancheart. 1886 Codice civileart. 1900 Codice civile
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE DI INVALIDITA' CONSEGUENTE A STATO DI MALATTIA PREESISTENTE A RAPPORTO DI LAVORO - COD. CIV., ARTT. 1886 E 1895 - APPLICABILITA' OVE LE LEGGI IN MATERIA NON DISPONGANO DIVERSAMENTE - IMPLICAZIONE - NECESSARIA ESISTENZA DELL'ELEMENTO DEL RISCHIO AL MOMENTO DEL SORGERE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
Gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., in quanto applicabili alle assicurazioni sociali, qualora le leggi che le riguardano non dispongano specificamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del sorgere del rapporto assicurativo, e da cio' consegue l'esclusione del diritto alla pensione per invalidita' derivante da stato di malattia preesistente al rapporto di lavoro, ove non si sia verificato alcun nuovo evento che riduca ulteriormente la capacita' di guadagno. Il che non contrasta affatto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, essendo questo diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attivita' lavorativa.
Riguarda ancheart. 1886 Codice civile
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SULLA INVALIDITA' E VECCHIAIA - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO - ART. 10 LEGGE N. 636 DEL 1939 - INTERPRETAZIONE - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA' DERIVANTE DA PREESISTENTE STATO DI MALATTIA - ESCLUSIONE.
L'art. 10 della legge n. 636 del 1939, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia, configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidita', nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacita' di guadagno normale, e cio' e' stato inteso come avente riguardo ad una preesistente capacita' di guadagno considerata come integra, e non gia' quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante. Tale interpretazione, e non gia' gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico per il lavoratore che, essendo gia', prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione riduttiva della capacita' di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidita' e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e finanche la perdita totale della residua capacita'.
Riguarda ancheart. 1886 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.