Art. 1899 c.c.Durata dell'assicurazione

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[1]L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolta' di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che puo' darsi anche mediante raccomandata.

[2]Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni.

[3]Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1899 · fonte su Normattiva