L'assicurazione è nulla se l'assicurato non ha un interesse all'assicurazione (art. 1904) o se il rischio non esiste al momento della conclusione del contratto (art. 1895); l'assicurazione invece si scioglie se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto (art. 1896). L'interesse all'assicurazione, nel caso di assicurazione dei danni, è l'interesse al risarcimento dei medesimi (art. 1904); per l'assicurazione sulla vita di un terzo occorre invece il consenso alla conclusione del contratto, dato per iscritto dal terzo o dal suo rappresentante legale (art. 1919, secondo comma). Se il rischio non esiste al tempo della conclusione del contratto, ovviamente i premi non sono dovuti; se invece cessa dopo tale conclusione, i premi devono corrispondersi fino a quando l'assicuratore non abbia avuto notizia della cessazione del rischio (art. 1896): non è equo far gravare sull'assicuratore le conseguenze della cessazione stessa, che l'assicurato ha tutto l'interesse di comunicare subito. La diminuzione dell'entità del rischio dà diritto a una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza di questo o della rata di premio successiva alla comunicazione dello evento che ha prodotto il rischio minore; ma l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto (art. 1897), potendo il rischio essere tanto tenue da meritare un premio non conveniente, in rapporto alle esigenze dell'organizzazione dell'impresa assicuratrice. Il recesso è consentito anche nel caso di aggravamento del rischio (art. 1898, secondo comma). Nelle more del termine stabilito per il recesso l'assicuratore non è tenuto per i sinistri se l'aggravamento è tale che il rischio non sarebbe stato presumibilmente coperto; è tenuto in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato, qualora la modificazione del rischio sia tale che l'assicurazione sarebbe stata conclusa a condizioni diverse (art. 1898, quinto comma). L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione del recesso (art. 1898, quarto comma); in modo che, la persistenza di un obbligo dell'assicurato verso l'assicuratore costituisce stimolo all'immediata comunicazione dell'aggravamento, imposta dal primo comma dell'art. 1898. Nell'assicurazione sulla vita, l'aggravamento del rischio che dipende da cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato riceve una particolare disciplina con l'art. 1926.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 752
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno stabilito nella polizza (art. 1899, primo comma). Nell'assicurazione dei danni è stata criticata la prassi contrattuale di una scadenza ultradecennale e di rinnovazioni tacite per un tempo uguale a quello fissato nel contratto. Questa pratica spesso si risolve in una continuazione del rapporto anche all'infinito, se all'assicurato sfugge il ricordo della specifica pattuizione della polizza. Si è rimediato a ciò disponendo che il contratto ultradecennale, nonostante patto contrario, può disdirsi alla scadenza dei dieci anni con preavviso di sei mesi, rimanendo limitata a due anni la durata della proroga tacita (art. 1899, primo e secondo comma). La continuità della copertura del rischio è peraltro in funzione dell'adempimento, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di pagare i premi: la copertura quindi resta sospesa se il pagamento non avviene (art. 1901, primo e secondo comma). Nell'assicurazione dei danni, se l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza del premio non agisce per la riscossione, il contratto è risoluto di diritto, e l'assicuratore può pretendere solo il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso (art. 1901, terzo comma). Nell'assicurazione sulla vita deve distinguersi il primo premio, che può essere richiesto dall'assicuratore solo entro i sei mesi, dai premi successivi, il cui mancato pagamento dà luogo alla risoluzione del contratto dopo il decorso del termine di tolleranza stabilito nella polizza o, in mancanza, entro, venti giorni dalla scadenza, salvo sempre il diritto dell'assicurato al riscatto dell'assicurazione o alla riduzione della somma assicurata (art. 1924, secondo comma). L'assicurazione rimane in vigore anche se le cose assicurate sono state alienate (art. 1918, primo comma). Salvo che sia stata emessa polizza all'ordine o al portatore (art. 1918, quinto comma), l'assicurato deve dare notizia dell'assicurazione allo acquirente e dell'alienazione all'assicuratore, senza di che continua ad essere obbligato verso l'assicuratore (art. 1918, secondo comma); al ricevere tale comunicazione l'acquirente può dichiarare di non volere continuare nell'assicurazione (articolo 1918, terzo comma) e l'assicuratore può dichiarare di voler recedere (art. 1918, quarto comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 753