Art. 1904 c.c.
Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni e' nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva