Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Lesione - Menomazione - Rapporto tra i due concetti - Rilevanza della menomazione ai fini della valutazione dell’invalidità permanente - Clausola di un contratto di assicurazione che prevede l’aumento dell’indennizzo “per la lesione” - Ambiguità - Interpretazione ex art. 1370 c.c. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE In genere.
In tema di assicurazione contro gli infortuni, i concetti di "lesione" e "menomazione", per la dottrina medico-legale, sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente; ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, oppure avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.
Cass. civ. n. 788/2026Sez. 3Rv. 677561-02
Riguarda ancheart. 1370 Codice civileart. 1366 Codice civileart. 1908 Codice civile
Precedenti: 657966-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Somma assicurata - Misura dell’indennizzo - Clausola del contratto di assicurazione relativa alla possibilità di aumentare la misura dell’indennizzo per determinate patologie - Assenza di un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore - Interpretazione della polizza entro il limite della somma assicurata - Contrarietà all’art. 1367 c.c. · ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.
Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la "somma assicurata" esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo; ne consegue che, ove il contratto preveda l'aumento della misura standard dell'indennizzo in presenza di determinate patologie, e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.
Cass. civ. n. 788/2026Sez. 3Rv. 677561-01
Riguarda ancheart. 1367 Codice civileart. 1908 Codice civile
Precedenti: 674068-01, 553633-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Cass. civ. n. 34926/2025Sez. 3Rv. 677232-01
Riguarda ancheart. 1882 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1365 Codice civilee altri 6
Precedenti: 670385-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Assicurazione contro i danni ad una cosa - Contraente non proprietario della cosa - Riconducibilità all’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. - Fattispecie.
L'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne è il proprietario, è necessariamente un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario stesso. (Nella specie, la S.C., in relazione a polizza assicurativa contro i danni da incendio ad un fabbricato stipulata dal conduttore, in forza di contratto di affitto di azienda, ha affermato che l'unico soggetto titolare dell'interesse esposto al rischio - il quale va individuato a priori, in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro - era il proprietario, restando, pertanto, irrilevante, ai fini dell'individuazione del soggetto assicurato, che il conduttore avesse sostenuto le spese di ripristino dell'immobile).
Cass. civ. n. 16212/2025Sez. 3Rv. 675323-02
Riguarda ancheart. 1891 Codice civileart. 1905 Codice civile
Precedenti: 647363-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO Assicurazione di un immobile contro il rischio di danni al fabbricato - Rischi coperti - Risarcimento del proprietario da parte del responsabile del danno - Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno - Rilevabilità d’ufficio o possibilità di prospettare la quesitone in Cassazione - Esclusione.
Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla 94 <!-- pag. 95 --> disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 16212/2025Sez. 3Rv. 675323-03
Riguarda ancheart. 1905 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 648648-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Assicurazione contro i danni per conto altrui - Qualità di creditore - Natura - Clausola che attribuisce al solo contraente e non all’assicurato la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell’indennizzo - Nullità.
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.
Cass. civ. n. 16212/2025Sez. 3Rv. 675323-01
Riguarda ancheart. 1891 Codice civileart. 1895 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1419 Codice civile
Precedenti: 647363-01, 584927-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
Cass. civ. n. 9861/2025Sez. 3Rv. 674631-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1341 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 2965 Codice civile
Precedenti: 671839-01, 657843-01, 672578-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).