Art. 1908 c.c.
Valore della cosa assicurata
[1]Nell'accertare il danno non si puo' attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
[2]Il valore delle cose assicurate puo' essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
[3]Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
[4]Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva