Art. 1908 c.c.Valore della cosa assicurata

[1]Nell'accertare il danno non si puo' attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

[2]Il valore delle cose assicurate puo' essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

[3]Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

[4]Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1908 · fonte su Normattiva