Art. 1910 c.c.Assicurazione presso diversi assicuratori

[1]Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu' assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

[2]Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita'.

[3]Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato puo' chiedere a ciascun assicuratore l'indennita' dovuta secondo il rispettivo contratto, purche' le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

[4]L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennita' dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore e' insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1910 · fonte su Normattiva