Art. 1912 c.c.
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva