Art. 1912 c.c.Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1912 · fonte su Normattiva