Art. 1914 c.c.
Obbligo di salvataggio
[1]L'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno.
[2]Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
[3]L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
[4]L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
[5]L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva