Art. 1919 c.c.Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

[1]L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

[2]L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1919 · fonte su Normattiva