Art. 1935 c.c. — Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Video lotteria istantanea - Regolamentazione contrattuale ex d.m. 22.1.2010 - Applicabilità della disciplina dei contratti del consumatore - Clausola ex art. 6, comma 2, del d.m. 22.1.2010 - Natura vessatoria - Conseguenze.
Il contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore dettata dagli artt. 33-38 d.lgs. n. 206 del 2005, sicché deve ritenersi vessatoria, violando l'art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), di tale d.lgs., la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del predetto d.m., se interpretata nel senso che la procedura di "validazione", necessaria ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontra ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, perché ha l'effetto di esimere da responsabilità il gestore in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincola il consumatore agli esiti di questo (peraltro, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili) ed esclude ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.
Riguarda ancheart. 110 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Precedenti: 592683-01
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Video lotteria istantanea - Riconducibilità al contratto di lotteria ex art. 1935 c.c. - Regolamentazione ex d.m. 22.1.2010 - Natura contrattuale - Diritto al premio - Condizioni - Malfunzionamento o anomalia del sistema - Emissione di una combinazione vincente - Diritto al premio - Possibilità del gestore di invocare l'impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria ex art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), la vincita è subordinata all'evento futuro e incerto dell'elaborazione di una combinazione vincente esposta su videoterminale ed è documentata dal possesso dello scontrino relativo alla giocata - completo dei dati identificativi della stessa, del tipo di vincita e degli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticità materiale (ad esempio, codici a barre, ecc.) - la cui immediata emissione integra la cosiddetta "validazione" alla quale il predetto d.m. fa riferimento per la riscossione del premio; di conseguenza, se a causa di anomalie o malfunzionamenti del sistema informatico non riconducibili al giocatore viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria - che risponde comunque verso i giocatori solo nei limiti del montepremi messo a disposizione e ad essi noto - è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma - rientrando integralmente nell'ambito della sfera organizzativa e di controllo dell'attività - concernono il rischio d'impresa sullo stesso gravante. 232 <!-- pag. 233 -->
Riguarda ancheart. 110 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 1218 Codice civile
Precedenti: 626378-01, 592683-01
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Contratto di video lotteria istantanea (VLT) - Scontrino emesso dal videoterminale - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Prova documentale della vincita - Condizioni.
Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale) e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., qualora non sia in discussione l'estraneità del giocatore- consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio "jackpot", non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad esempio, codici a barre, ecc.) atti a garantirne la genuinità materiale.
Riguarda ancheart. 110 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Precedenti: 596534-01, 592683-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore dettata dagli artt. 33-38 d.lgs. n. 206 del 2005, sicché deve ritenersi vessatoria, violando l'art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), di tale d.lgs., la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del predetto d.m., se interpretata nel senso che la procedura di "validazione", necessaria ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontra ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, perché ha l'effetto di esimere da responsabilità il gestore in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincola il consumatore agli esiti di questo (peraltro, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili) ed esclude ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.
Rv. 674765-02, 674765-01, 674765-03
Collegamenti
Art. 24 — Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
… pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),"; b) al numero 2), relativo…
Art. 2728 — Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo…
Art. 120 — Giurisdizione e competenza
Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella…
Art. 272 — Condizione di proponibilita' delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
… nullita' o di inopponibilita', fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, e' improponibile o…
Art. 2344 — Mancato pagamento delle quote
… Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti …
Art. 1
… della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'irripetibilità delle somme pagate da persona capace in adempimento di un debito di giuoco o di scommessa è fondata sul pagamento spontaneo da parte del perdente, eseguito alla fine del giuoco (art. 1933, secondo comma). Pagamento spontaneo significa pagamento eseguito in situazione di libertà psicologica nella determinazione; in situazione cioè scevra di ogni coazione. Non si richiede la scienza dell'incoercibilità, come taluno pretendeva, perchè l'effetto dell'irripetibilità del pagato è sorretto dall'esistenza obiettiva della situazione sulla quale si fonda il dovere, e non è necessario che di questa si conoscano i caratteri giuridici e precisamente la sua coercibilità o meno prima dell'adempimento. Per rendere più evidente il significato della disposizione, confortata dalla tradizione romana, all'avverbio «volontariamente», che si leggeva nell'art. 1804 del codice abrogato, si è sostituito l'avverbio «spontaneamente» (art. 1933, secondo comma). Per la stabilità del pagamento si è richiesto anche un requisito cronologico: che esso sia stato eseguito dopo l'esito del giuoco o della scommessa. Il versamento della posta nelle mani dell'eventuale vincitore, piuttosto che pagamento, rappresenta un deposito a scopo di garanzia, e come tale non può acquistare la stabilità, accordata dalla legge (art. 1933, secondo comma) al solo pagamento nel senso tecnico della parola. Neppure pagamento può qualificarsi, e ciò è più evidente, il deposito della posta presso un terzo. Il perdente quindi può ripeterla dal depositario, beninteso fino a quando la posta stessa non sia stata versata al vincitore; chè se il depositante non abbia nè chiesta nè comunque avuta la restituzione della posta depositata, il depositario è certamente obbligato a pagarla al vincitore, il quale pertanto può da lui conseguirla coattivamente. Si è risolta in senso negativo la questione, variamente disputata in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di azione per il pagamento di debiti di giuoco e di scommessa non proibiti, tra i quali debbono ritenersi i giuochi di azzardo sottratti alla legge penale per speciale autorizzazione amministrativa: anche per essi sussiste infatti la ratio che giustifica la carenza di tutela giurisdizionale civile nel caso di giuochi proibiti. È ammessa invece azione quando il giuoco o la scommessa riguarda competizioni sportive (art. 1934) o lotterie autorizzate (art. 1935). La prima eccezione concerne non soltanto coloro che partecipane alla gara, ma anche gli spettatori che scommettono sull'esito della medesima; questa estensione vuole stimolare la passione per le competizioni sportive, che è condizione indispensabile per lo sviluppo delle medesime, e che il Regime fascista promuove in alto grado. La seconda eccezione è giustificata dalla considerazione che la legge speciale autorizza una lotteria quando la ritiene rispondente ad utilità pubblica; conferendo alle relative obbligazioni tutela giurisdizionale piena, si agevola certamente il conseguimento dell'utilità cui l'autorizzazione mira. DELLA FIDEIUSSIONE. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 756
Nel libro delle obbligazioni sono disciplinati tre contratti di garanzia: la fideiussione, il mandato di credito e l'anticresi. Le altre forme di sicurezza apprestate ai diritti di credito (pegno e ipoteca) sono regolate nel libro della tutela dei diritti, assieme ai privilegi, sotto il profilo della preferenza che essi assicurano nell'esecuzione forzata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 757
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1935 · fonte su Normattiva