Art. 2728 c.c.
Prova contro le presunzioni legali
[1]Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
[2]Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva