Art. 1936 c.c.
Nozione
[1]E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
[2]La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva