Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione concluso dal de cuius - Clausola di solidarietà debitoria tra i coeredi - Violazione del divieto di patto successorio e interferenza col principio di relatività degli effetti del contratto - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.
Cass. civ. n. 292/2026Sez. 3Rv. 677568-01
Riguarda ancheart. 458 Codice civileart. 752 Codice civileart. 484 Codice civileart. 1295 Codice civileart. 1372 Codice civileart. 470 Codice civile
Precedenti: 645219-02, 661331-01
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI Locazione - Obbligo di stipulare una fideiussione annuale a garanzia del pagamento del canone - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Esclusione - Fondamento. · LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere.
La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.
Cass. civ. n. 31459/2025Sez. 3Rv. 677187-01
Riguarda ancheart. 1346 Codice civileart. 1571 Codice civileart. 1598 Codice civile
Precedenti: 666056-01
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità ex art. 38 c.c. - Garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione - Configurabilità - Conseguenze - Applicazione dell'art. 1957 c.c. - Fattispecie.
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte). 83 <!-- pag. 84 -->
Cass. civ. n. 27163/2025Sez. 3Rv. 676571-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 38 Codice civileart. 1944 Codice civile
Precedenti: 635870-01
COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Contratto di fideiussione - Qualità di consumatore del fideiussore - Presupposti - Fattispecie. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima).
Cass. civ. n. 25612/2025Sez. 3Rv. 675854-01
Riguarda ancheart. 3 Codice del consumo
Precedenti: 667015-01
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” - Rilevanza decisiva - Esclusione - Interpretazione nell’ambito dell’intero testo contrattuale - Necessità - Fattispecie.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).
Cass. civ. n. 14945/2025Sez. 1Rv. 675208-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civileart. 1945 Codice civile
Precedenti: 652828-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Cessione del credito - Contratto autonomo di garanzia - Contestazione da parte del garante dell’intervenuta cessione - Proponibilità dell’eccezione - Esclusione - Fondamento. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.
Nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante.
Cass. civ. n. 9650/2025Sez. 3Rv. 674629-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1945 Codice civile
Precedenti: 665000-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione - Termine di efficacia della garanzia - Termine di decadenza per far valere la garanzia stessa - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Cass. civ. n. 9673/2025Sez. 3Rv. 674630-01
Riguarda ancheart. 1184 Codice civileart. 1322 Codice civileart. 1957 Codice civile
Precedenti: 666263-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Pagamento del garante - Successivo venir meno della causa del rapporto principale - Diritto di ripetizione del garante nei confronti dell'accipiens - Esclusione - Diritto di rivalsa nei confronti del debitore - Fondamento - Fattispecie.
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 865/2025Sez. 3Rv. 673747-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1950 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 649780-01, 672242-02, 611834-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).