Art. 1941 c.c. — Limiti della fideiussione
[1]La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose.
[2]Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
[3]La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva