Art. 1954 c.c.Regresso contro gli altri fideiussori

Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi e' insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1954 · fonte su Normattiva