Art. 1952 c.c. — Divieto di agire contro il debitore principale
[1]Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
[2]Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo' opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
[3]In entrambi i casi e' fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva