Art. 1952 c.c.Divieto di agire contro il debitore principale

[1]Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

[2]Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo' opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

[3]In entrambi i casi e' fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1952 · fonte su Normattiva