Art. 1964 c.c. — Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva