Art. 1944 c.c. — Obbligazione del fideiussore
[1]Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
[2]Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
[3]Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva