Art. 1967 c.c. — Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRANSAZIONE - PROVA Prova testimoniale dell'esistenza del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Rv. 675812-01
Collegamenti
Art. 2725 — Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta…
Art. 950 — Forma del contratto
Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.…
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.…
Art. 1928 — Prova
… generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo …
Art. 940-bis — Forma del contratto
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.…
Art. 1350 — Atti che devono farsi per iscritto
… costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'altro problema relativo alla natura dichiarativa o costitutiva della transazione, vivamente discusso in dottrina non poteva, come è ovvio, trovare soluzione in sede legislativa. Ma, pur prescindendo dalla soluzione di esso, si sono risolte le questioni più importanti che si solevano riportare a quel problema fondamentale, e si sono risolte secondo esigenze, pratiche, indipendentemente dall'ossequio formale all'uno o all'altro principio. Così si è espressamente chiarito (art. 1965, secondo comma), che le reciproche concessioni possono riguardare rapporti diversi da quello controverso, si è riaffermata la necessità che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite (art. 1966, primo comma), si è espressamente vietata la transazione relativamente a diritti Indisponibili (art. 1966, secondo comma), si sono assoggettate alla formalità della trascrizione le transazioni immobiliari (art. 2643, n. 13), e si è infine ammessa la risolubilità della transazione per inadempimento (art. 1976). Quest'ultima disposizione consacra legislativamente la prevalente tendenza dottrinale che da parecchio tempo si è già affermata nella giurisprudenza, e introduce un limite solo per il caso in cui il rapporto creato mediante il negozio transattivo importa estinzione per novazione del rapporto controverso. In tal caso è chiaro che l'inadempimento di una delle parti non può far rivivere rapporti definitivamente estinti, se non quando la volontà di entrambe abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 773
Un delicato problema si è dovuto risolvere in relazione alla forma della transazione. L'art. 1314 del codice del 1865 richiedeva in ogni caso per la transazione la forma scritta ad substantiam; ma tale prescrizione non si applicava, per unanime consenso, alla materia commerciale. L'esigenza di una soluzione unitaria per ogni categoria di rapporti ha indotto a una soluzione intermedia. Mentre l'art. 1350 n. 12 richiede la forma scritta ad substantiam per le transazioni relative alla proprietà di beni immobili, a diritti reali immobiliari e agli altri rapporti ad essi assimilati, il che è giustificato anche dal fatto che in questi casi la transazione deve essere trascritta; invece per gli altri casi la transazione deve soltanto essere provata per iscritto (art. 1967). Si è considerato che la composizione della lite è un risultato veramente apprezzabile solo se essa abbia un grado di certezza che solo lo scritto può dare; tuttavia è parso sufficiente che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 1350, la forma scritta fosse richiesta solo ad probationem, allo scopo di applicare il limite di ammissibilità della prova per testimoni stabilito dall'art. 2725, primo comma. La prova per testimoni è sempre il mezzo probatorio meno sicuro, al quale non è consigliabile ricorrere quando si tratta di accertare la definizione convenzionale di una controversia. Qui l'unità fra la materia civile e la materia commerciale si è realizzata sacrificando assieme la libertà di forme che si riteneva dominante nella materia commerciale e il rigoroso formalismo sul quale era impostato il sistema del codice civile. DELLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 774
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1967 · fonte su Normattiva