Art. 2725 c.c. — Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
[1]Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
[2]La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva