Art. 2725 c.c.Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

[1]Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

[2]La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2725 · fonte su Normattiva