Art. 1970 c.c.
Lesione
La transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Lesione
La transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Transazione divisoria - Portata novativa - Requisito - Consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote - Volontà diretta all'instaurazione di un nuovo rapporto con estinzione dell'originario - Necessità - Esclusione.
In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.
Riguarda ancheart. 763 Codice civileart. 764 Codice civileart. 1965 Codice civile
Precedenti: 653160-03
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1970 · fonte su Normattiva