Art. 1980 c.c.
Effetti della cessione
[1]Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.
[2]I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
[3]I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva