Art. 1980 c.c.Effetti della cessione

[1]Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.

[2]I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

[3]I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1980 · fonte su Normattiva