Art. 1986 c.c.
Annullamento e risoluzione del contratto
[1]La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.
[2]La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva