Art. 1992 c.c.Adempimento della prestazione

[1]Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purche' sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

[2]Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, e' liberato anche se questi non e' il titolare del diritto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1992 · fonte su Normattiva