Art. 1995 c.c. — Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1263 — Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta …
Art. 1550 — Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.…
Art. 44-quinquies — Fondi propri accessori
I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono…
Art. 2912 — Estensione del pignoramento
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.…
Art. 127 — Voto nel concordato
Se la proposta e' presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli …
Art. 86 — Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
… strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non si è data la definizione dei titoli di credito, ma se ne sono tuttavia fissati i caratteri essenziali. La connessione che esiste tra documento e diritto, e che costituisce il carattere fondamentale dei titoli di credito, è stata precisata nei diversi aspetti in cui si rivela: così in sede di esercizio del diritto, per cui si è espressamente affermato essere necessario e sufficiente il possesso del titolo secondo la legge di circolazione (art. 1992); così in sede di circolazione, essendosi posto il principio che non è soggetto a rivendicazione il possessore di buona fede del titolo ed essendosi espressamente sancito che il trasferimento del titolo importa trasferimento anche dei diritti accessori ad esso inerenti (articoli 1994 e 1995); così ancora nella creazione di vincoli sul diritto, per i quali l'art. 1997 commina l'inefficacia se non si attuano sul titolo. E, particolarmente considerando i titoli rappresentativi di merci, si è chiarito come il possesso del titolo non soltanto attribuisca diritto alla riconsegna delle merci, ma altresì il possesso e il potere di disporne, mediante disposizione del titolo (art. 1996). È stato altresì chiaramente affermato il principio della autonomia della posizione del possessore del titolo di credito e, sia pure incidentalmente, il principio della letteralità, sancendo l'inopponibilità delle eccezioni che siano personali ai precedenti possessori e di quelle che non derivino dal contesto letterale del titolo (art. 1993, primo comma). Tuttavia, in conformità della legge cambiaria, si è mitigata l'assolutezza di questi principii ammettendo l'opponibilità delle eccezioni personali nel caso in cui l'acquisto del titolo sia stato fatto fraudolentemente per danneggiare il debitore. E, perchè l'ipotesi tenuta presente dal legislatore fosse esattamente determinata, si è sostituita, alla formula «l'acquirente abbia agito scientemente a danno del debitore»; usata nella legge cambiaria, l'altra «l'acquirente abbia intenzionalmente agito a danno del debitore»; chiarendo con ciò che, per l'opponibilità delle eccezioni, non è sufficiente la consapevolezza del danno, ma occorre l'intenzione di arrecare danno al debitore (art. 1993, secondo comma). Nel disciplinare la materia delle eccezioni si sono enunciate espressamente le diverse categorie di eccezioni opponibili a ciascun possessore, in conformità del sistema seguito dall'art. 324 del codice di commercio; e, per risolvere le discussioni attualmente esistenti in dottrina e in giurisprudenza, si è chiarito che il difetto di capacità e di rappresentanza deve stabilirsi con riferimento al momento dell'emissione, generalizzando con ciò un principio già esistente in materia di assegno bancario (art. 1993, primo comma). Si è risolta la dibattuta questione della sorte dei premi e delle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo nel caso di usufrutto o di pegno del titolo stesso (art. 1998). I1 pegno non si estende alle dette utilità e all'usufruttuario ne spetta solo il godimento; con ciò si dimostra che esse non sono considerate dal codice quali frutti del titolo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 785
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1995 · fonte su Normattiva