Art. 86
Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)), chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso ((il depositario centrale di titoli)). Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
Testo vigente dal 24 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 73 su Normattiva