Art. 2010 c.c. — Girata condizionale o parziale
[1]Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
[2]E' nulla la girata parziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1]Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
[2]E' nulla la girata parziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 520 — Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.…
Art. 2013 — Girata per incasso o per procura
Se alla girata e' apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non puo' girare il titolo, fuorche' per procura. L'emittente puo' opporre al giratario per procura soltanto…
Art. 2014 — Girata a titolo di pegno
Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le eccezioni…
Art. 2009 — Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario. La girata al portatore vale come girata in bianco.…
Art. 88 — Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
… strumenti finanziari di cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario. Il…
Art. 8
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi........................... L. 50.000 4 ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per i titoli al portatore, dopo averne precisata la legge di circolazione e le condizioni di legittimazione del possessore (art. 2003), si è risolto il discusso problema della loro libertà di emissione (art 2004). Si è ammessa in via di principio tale libertà, ma si è posta una limitazione all'assolutezza della regola, relativamente a quei titoli che hanno per oggetto una somma di danaro; con che si è evitato il pericolo che tali titoli possano usurpare la funzione della carta moneta, la cui emissione non può essere lasciata all'arbitrio dei singoli. I titoli al portatore sottratti o smarriti non sono suscettibili di ammortamento (art. 2006); tuttavia il possessore può ottenere l'adempimento della prestazione e degli accessori al termine della prescrizione e, se si tratta di azioni al portatore, può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei diritti sociali anche prima del termine di prescrizione, previa, occorrendo, la prestazione di una cauzione. Si sono così estese disposizioni contenute in leggi speciali con riferimento ad ipotesi ben determinate (terremoti, inondazioni e altre gravi calamità), attenuando le conseguenze gravi dello smarrimento e della sottrazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 786
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2010 · fonte su Normattiva