Art. 2013 c.c. — Girata per incasso o per procura
[1]Se alla girata e' apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non puo' girare il titolo, fuorche' per procura.
[2]L'emittente puo' opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.
[3]L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del girante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva