Art. 2015 c.c. — Cessione del titolo all'ordine
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2023 — Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo puo' essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il …
Art. 2355 — Circolazione delle azioni
Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. Il trasferimento delle azioni…
Art. 2011 — Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo. Se il titolo e' girato in bianco, il possessore puo' riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero puo' girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la …
Art. 1407 — Forma
… un documento nel quale e' inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.…
Art. 2014 — Girata a titolo di pegno
Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le eccezioni…
Art. 2649 — Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Le disposizioni concernenti i titoli all'ordine e i titoli nominativi riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, rispettivamente quelle della legge cambiaria e quelle del r. d. 7 giugno 1923, n. 1364. Per i titoli all'ordine soltanto la disposizione dell'art. 2012 ha un contenuto autonomo ed anzi antitetico a quella corrispondente della legge cambiaria; e ciò perchè il principio della responsabilità del girante per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente non poteva trovare applicazione per tutti i titoli all'ordine. Tale responsabilità si è mantenuta solo in quanto sia prevista dalla legge o da una specifica clausola risultante dal titolo. Circa i titoli nominativi, soltanto per ciò che riguarda lo ammortamento si sono estese le disposizioni dettate per i titoli all'ordine, senza creare un'apposita e diversa procedura (art. 2027). Si è considerata la necessità di eliminare le complicazioni che derivano dallo stabilire procedimenti diversi per le diverse categorie di titoli, soprattutto perchè, avendo mantenuto la facoltà, già prevista nella legge speciale, di trasferire il titolo per girata, sia pure con effetti limitati, doveva subordinarsi la pronuncia dell'ammortamento ad un procedimento più rigoroso, quale è appunto quello dettato per i titoli all'ordine. Della gestione di affari.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 787
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2015 · fonte su Normattiva