Art. 2028 c.c.
Obbligo di continuare la gestione
[1]Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e' tenuto a continuarla e a condurla a termine finche' l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
[2]L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche' l'erede possa provvedere direttamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva