Art. 2028 c.c.Obbligo di continuare la gestione

[1]Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e' tenuto a continuarla e a condurla a termine finche' l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

[2]L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche' l'erede possa provvedere direttamente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2028 · fonte su Normattiva