Art. 2032 c.c.
Ratifica dell'interessato
La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione e' stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva