Art. 2033 c.c.
Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva