Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Acquisto di strumenti d'investimento mobiliare - Redazione del contratto-quadro - Mancanza - Ripetizione d’indebito - Prescrizione - Dies a quo. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.
Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.
Cass. civ. n. 3561/2026Sez. 1Rv. 677636-01
Riguarda ancheart. 2935 Codice civile
Precedenti: 642039-02
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE Indebito previdenziale - Presupposti - Dolo del pensionato - Nozione - Fattispecie in materia di pensione di reversibilità.
In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).
Cass. civ. n. 2169/2026Sez. LRv. 677555-01
Riguarda ancheart. 13 legge 412/1991art. 52 legge 88/1989art. 8 legge 222/1984art. 22 legge 903/1965
Precedenti: 653391-01, 651253-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE Onere probatorio del correntista - Limite dell'affidamento - Sussistenza.
In tema di conto corrente bancario è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, allegando l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate, provare anche il limite del medesimo affidamento.
Cass. civ. n. 854/2026Sez. 1Rv. 676904-01
Riguarda ancheart. 1843 Codice civileart. 1852 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670772-01, 660509-01, 654580-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Convalida di sfratto per finita locazione - Giudicato - Estensione - Limiti - Successiva domanda di restituzione delle somme ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Fondamento. · PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE In genere.
L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.
Cass. civ. n. 33880/2025Sez. 3Rv. 677198-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 657 Codice di procedura civileart. 664 Codice di procedura civileart. 79 Legge sull’equo canone
Precedenti: 668116-01, 642691-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Pagamento dell’assicuratore al danneggiato - Indebito in ragione di limitazioni di polizza - Azione di ripetizione - Legittimazione passiva - Accipiens - Iniziativa dell’assicuratore - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, se l'assicuratore ha indennizzato direttamente il terzo danneggiato, erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura assicurativa, legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'accipiens e non l'assicurato, a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell'assicuratore o per ordine dell'assicurato.
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3Rv. 677137-02
Riguarda ancheart. 1180 Codice civileart. 1181 Codice civileart. 1917 Codice civile
Precedenti: 656903-01, 626366-01
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto anticipi e “castelletto di sconto” - Differenze rispetto all’apertura di credito - Fondamento - Azione di ripetizione di indebito - Decorrenza.
In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.
Cass. civ. n. 31821/2025Sez. 1Rv. 676736-01
Riguarda ancheart. 1842 Codice civileart. 1843 Codice civileart. 1853 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 635689-01, 483724-01, 536164-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge – pagamento indebito - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto con il diritto UE - Effetti - Prestazione indebita ex tunc - Conseguenze - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore dichiarato fallito - Ammissibilità. · TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.
In tema di addizionale provinciale alle accise, di cui all'art. 6, commi 1 lett. c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modd. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (nella formulazione ratione temporis applicabile, successivamente abrogata in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE), il consumatore finale - che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se quest'ultimo sia stato nel frattempo dichiarato fallito, dato che l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato conserva, anche in tale ipotesi, il proprio carattere facoltativo. 17 <!-- pag. 18 -->
Cass. civ. n. 31642/2025Sez. 1Rv. 676557-01
Riguarda ancheart. 6 d.l. 511/1998art. 5 d.lgs. 26/2007
Precedenti: 674743-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente – Apertura di credito - Accertamento della nullità di clausole anatocistiche - Domanda di ripetizione di indebito - Individuazione delle rimesse solutorie - Rideterminazione del saldo - Necessità.
In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
Cass. civ. n. 31781/2025Sez. 1Rv. 676559-01
Riguarda ancheart. 1283 Codice civileart. 1842 Codice civileart. 1852 Codice civileart. 1843 Codice civileart. 2934 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 658248-01, 660509-01, 667221-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto per inadempimento - Obblighi restitutori - Disciplina dell'indebito oggettivo - Applicabilità - Conseguenze - Interessi - Decorrenza - Buona fede dell'accipiens - Rilevanza.
Gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'accipiens, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo. 90 <!-- pag. 91 -->
Cass. civ. n. 31247/2025Sez. 3Rv. 676897-01
Riguarda ancheart. 1148 Codice civileart. 1453 Codice civileart. 1458 Codice civile
Precedenti: 676221-01, 673634-02, 673634-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE Corresponsione dell’IVA su una somma non dovuta - Indebito oggettivo - Diritto alla ripetizione da parte del cessionario del bene o servizio - Sussistenza - Detrazione operata nella dichiarazione IVA - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere. · TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.
La corresponsione di una somma a titolo di IVA su un importo non dovuto integra un pagamento indebito, che il cessionario del bene o servizio è abilitato a ripetere nei confronti del cedente, senza che a ciò osti la circostanza che ne abbia operato la detrazione nella relativa dichiarazione, poiché, in base al meccanismo di neutralizzazione circolare dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperare dal cessionario l'importo indebitamente detratto. (Principio affermato in relazione all'IVA corrisposta dal cliente finale sul costo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, integrante indebito oggettivo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea, dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988).
Cass. civ. n. 31169/2025Sez. 3Rv. 676886-01
Riguarda ancheart. 19 Testo unico IVA
Precedenti: 670921-01, 674743-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Pagamento effettuato in forza di sentenza penale di condanna successivamente riformata - Disciplina ex art. 2033 cod. civ. - Inapplicabilità - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE In genere. 75 <!-- pag. 76 --> Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla condictio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).
Cass. civ. n. 29930/2025Sez. 3Rv. 676984-01
Riguarda ancheart. 2036 Codice civileart. 1203 Codice civile
Precedenti: 674997-01, 615327-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore - Obbligazione restitutoria - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento. 73 <!-- pag. 74 --> · TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.
Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilità di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.
Cass. civ. n. 29757/2025Sez. 3Rv. 676885-01
Riguarda ancheart. 6 d.l. 511/1988art. 2 d.l. 511/1988art. 5 d.lgs. 26/2007art. 1284 Codice civile
Precedenti: 666489-01, 674743-01, 674231-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Credito restitutorio nascente da contratto nullo - Cedibilità - Fondamento - Contestazione in ordine all’invalidità del contratto - Irrilevanza - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere. 71 <!-- pag. 72 --> Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
Cass. civ. n. 29691/2025Sez. 3Rv. 676816-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 1260 Codice civile
Precedenti: 669144-01, 673485-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento. 19 <!-- pag. 20 --> I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
Cass. civ. n. 29423/2025Sez. 1Rv. 675993-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 657470-02
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione mobiliare - Risoluzione dell'ordine di acquisto - Conseguente applicabilità degli artt. 1458 e 2033 c.c. - Contenuto - Individuazione. · CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.
In tema di intermediazione finanziaria, gli effetti retroattivi derivanti dalla risoluzione dell'ordine di acquisto sono quelli ordinariamente previsti dall'art. 1458 c.c., laddove la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. trova applicazione solo ai fini della regolazione dei frutti e degli interessi che maturano per legge in relazione alle somme oggetto di ripetizione.
Cass. civ. n. 29023/2025Sez. 1Rv. 675991-01
Riguarda ancheart. 1458 Codice civile
Precedenti: 660902-01, 673634-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza - Inefficacia ex art. 44 l . fall. - Inidoneità a estinguere il rapporto tra il fallito e i terzi - Sussistenza - Pagamenti eseguiti dalla banca - Ripetibilità ex art. 2033 c.c. - Sussistenza.
L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Cass. civ. n. 29050/2025Sez. 1Rv. 676092-01
Precedenti: 542820-01, 650768-01
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cancellazione retroattiva dalla CNPAF per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati e non anche di quelli integrativi ex art. 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.
Cass. civ. n. 28979/2025Sez. LRv. 676993-01
Riguarda ancheart. 10 legge 576/1980art. 11 legge 576/1980art. 22 legge 576/1980
Precedenti: 655875-01
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sulla fornitura di energia elettrica - Domanda di rimborso dell'utente - Disciplina civilistica - Applicabilità - Cessione del credito della fornitrice - Azione di ripetizione dell'indebito - Legittimato passivo - Cessionario - Fattispecie.
La domanda dell'utente finale, volta al rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, è soggetta alle regole civilistiche, con la conseguenza che, laddove il fornitore abbia ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti dell'utente, legittimato passivo dell'azione di indebito intentata da quest'ultimo è l'accipiens effettivo, vale a dire il cessionario che abbia ricevuto il pagamento non dovuto. (Fattispecie relativa all'addizionale relativa agli anni 2010 e 2011, non dovuta per contrarietà al diritto comunitario del d.lgs. n. 68 del 2011, che aveva tardivamente recepito la Direttiva n. 2008/118/CE, in virtù della quale era consentito agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, solo se aventi finalità specifiche).
Cass. civ. n. 28516/2025Sez. 3Rv. 676661-01
Riguarda ancheart. 6 d.l. 511/1988art. 1 legge 20/1989
Precedenti: 674679-01, 672036-01, 674743-01
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto per inadempimento - Diritto a percepire gli interessi legali sul capitale investito - Art. 2033 c.c. - Malafede - Prova “in re ipsa” - Esclusione - Fondamento. · CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.
In tema di intermediazione finanziaria, quando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, la prova della mala fede di quest'ultima non può reputarsi in re ipsa per effetto della mera imputabilità ad essa del predetto inadempimento; ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede che gli stessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento, l'onere di provare che la banca era in mala fede.
Cass. civ. n. 27965/2025Sez. 1Rv. 676221-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 647058-01, 673634-04
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Sinistro stradale - Sentenza di primo grado di condanna del corresponsabile ex art. 2051 c.c. - Pagamento da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo - Riforma in appello della misura di corresponsabilità - Azione di regresso o surrogazione nei confronti dell’assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c. - Esclusione - Fondamento - Azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens danneggiato - Necessità.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Cass. civ. n. 25537/2025Sez. 3Rv. 676348-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2054 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 18 legge 990/1969
Precedenti: 642927-01, 626366-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).